Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 17
(Formazione continua e permanente)
1. La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.
2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.
3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 22/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia