Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 18
(Formazione abilitante)
1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all’individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all’istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni.(45)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia