Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 19
(Orientamento permanente)(46)
1. L'orientamento scolastico e professionale, a partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.
2. Al fine di supportare adeguatamente la naturale vocazione alla imprenditorialità, la Regione promuove, anche attraverso il sistema dell’orientamento permanente, specifici interventi per sviluppare gli obiettivi e le competenze necessarie alla imprenditorialità, in collaborazione con il sistema universitario.
3. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 e del 13 novembre 2014, concernenti il sistema nazionale dell’orientamento permanente, la Regione promuove l’integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio.
4. L’offerta territoriale dell’orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni scolastiche e formative, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.
5. E’ istituito il comitato interistituzionale regionale per l’orientamento permanente, cui partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dei comuni capoluogo e delle parti sociali con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.
6. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 5.
NOTE:
46. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi