Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 22
(Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)
1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:
a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);(48)
b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:
a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione;(50)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia