Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 28
(Attribuzione delle risorse)
1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale, prevedendo specifici finanziamenti ai percorsi e progetti di cui all’articolo 14, comma 3.(56)
2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l’individuazione del valore del sistema dote.(57)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia