Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 33
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per favorire la libertà di scelta nel sistema educativo di istruzione e formazione professionale, la pari opportunità di accesso ai percorsi educativi, il successo scolastico e formativo, l'allineamento delle competenze formative alle esigenze del sistema produttivo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di valutazione svolte dal valutatore indipendente di cui all'articolo 27, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia