Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 20
(Disposizioni applicative e attività di vigilanza)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.
2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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