Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 2

Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;2

Art. 1
(Principi)
1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Carta dell'ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del 'Giorno del ricordo' in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.
3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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