Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 2

Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;2

Art. 2
(Attività)
1. Le attività di cui all'articolo 1 possono riguardare:
a) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano e dell'insediamento delle loro comunità in Lombardia;
b) le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano;
c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
d) i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) le manifestazioni celebrative sia nel territorio lombardo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati comunque denominati Giuliano-Dalmati presenti sul territorio lombardo;
f) le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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