Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 2

Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;2

Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 mila.
2. All'onere di euro 100 mila di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' per l'esercizio finanziario 2008.
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.1.9.1.169 'Funzionamento del Consiglio regionale' è incrementata di euro 100 mila.
4. A decorrere dal 2009 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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