Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 1
(Finalità)(2)
1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore.
2. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali , funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. La rete delle unità d'offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 2 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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