Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 11
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e dei soggetti del terzo settore ed in particolare:(32)
a) svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali;(33)
b) (34)
c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazione delle province e dei comuni;
d) promuove la programmazione partecipata a livello comunale dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b), c) e d), la costituzione di forme di gestione associata e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
e) (35)
f) (35)
g) definisce, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali, nonché i criteri per il loro accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2;
h) (35)
i) individua indicatori per valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate;
j) emana linee guida in materia di accesso alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali pubbliche;
k) determina i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe delle unità di offerta sociali le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto;(36)
l) disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie confluite nei fondi di cui agli articoli 23 e 25;(37)
m) definisce le modalità di consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare;
n) (35)
o) stabilisce le linee d'indirizzo relative all'attività di formazione e aggiornamento, anche con riferimento alle tecniche salvavita, alla prevenzione primaria, alla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e agli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, del personale che opera nelle unità d'offerta sociali;(38)
p) cura la tenuta del registro regionale delle associazioni di cui ai capi III e VI della legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), nonché la tenuta della sezione regionale del registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008;(39)
q) verifica il permanere dei requisiti per l'iscrizione ai registri di cui alla lettera p), avvalendosi del supporto delle ASL;
r) promuove e attua il servizio civile nazionale e regionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia), cura la tenuta dei relativi albi e verifica il permanere dei requisiti di iscrizione, avvalendosi del supporto delle ASL;
s) promuove la costituzione di osservatori, in collaborazione con le province, i comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore;
t) organizza e coordina il sistema informativo regionale sulla rete delle unità d'offerta sociali;(40)
u) promuove l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione;
v) provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alle coperture assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione delle unità d'offerta sociali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e promuove e coordina l'attivazione di un sistema integrato di gestione del rischio;(40)
w) promuove e sostiene la sperimentazione di unità d'offerta innovative;
x) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate e indagini conoscitive sugli interventi e sui servizi sociali;(41)
y) determina le modalità per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili;
z) promuove forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;
aa) definisce le linee di indirizzo, coordina e monitora le attività di vigilanza e controllo.(42)
bb) (35)
cc) (35)
2. La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni.
2 bis. La Regione, al fine di garantire un accesso appropriato, unico ed integrato alle unità d’offerta sociosanitarie e sociali, nonché per le misure di contrasto alla povertà definisce criteri oggettivi di valutazione multidimensionale (VMD) dei bisogni dell’utente. La valutazione multidimensionale analizza gli aspetti sanitari, sociosanitari, assistenziali e sociali del bisogno della persona e della famiglia, per assicurare l’integrazione e la continuità dei servizi di assistenza territoriale nell’ambito del piano assistenziale individuale. Della valutazione multidimensionale si avvalgono anche i comuni in sede di presa in carico della persona portatrice di bisogni non solo sanitari e sociosanitari, ma anche sociali particolarmente connessi a condizioni di fragilità.(43)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 26 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
33. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 27 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
34. La lettera è stata abrogata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 28 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata abrogata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 29 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
36. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 30 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
37. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 31 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
38. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7 e dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 32 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
39. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 33 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
40. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 34 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
41. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 35 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
42. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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