Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 12
(Competenze delle province)
1. Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro ed in particolare:(44)
a) rilevano ed analizzano il fabbisogno formativo del personale che opera nelle unità d'offerta sociali;(45)
b) programmano interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o) ed in coerenza con le indicazioni elaborate sulla base della lettera a);
c) curano la tenuta delle sezioni provinciali del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008 e del registro provinciale delle associazioni di cui al capo III della l.r. 1/2008;
d) verificano il permanere dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui alla lettera c), anche avvalendosi del supporto delle ASL, limitatamente agli enti che operano in ambito sociale;(46)
e) (47)
f) istituiscono osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale;
g) sostengono, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali, di intesa con i comuni interessati;(48)
h) svolgono attività propositiva e consultiva nei confronti della Regione ed attività di supporto nei confronti dei comuni, anche in relazione alla programmazione locale della rete delle unità di offerta sociali.(49)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
44. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 36 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
45. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 36 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
46. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 37 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
48. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 38 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
49. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 39 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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