Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10

Art. 9
(Divieto di danneggiamento)
1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri della flora spontanea protetta e regolamentata, di cui all'articolo 6, comma 1.
2. È vietata la raccolta a fini di commercializzazione di licheni, muschi, sfagni.
3. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del suolo autorizzati a norma di legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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