Legge Regionale
31 marzo 2008
, n. 10
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea
(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10
Art. 9
(Divieto di danneggiamento)
1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa, di radici, bulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri della flora spontanea protetta e regolamentata, di cui all'articolo 6, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia