Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 3
(Progettazione preliminare e procedura di impatto ambientale)
1. Il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture, soggette a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale e per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il Governo, di cui all'articolo 2. La valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, soggette a screening o VIA regionale, è compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia; il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
2. Il progetto preliminare, comprendente lo studio di impatto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006, è trasmesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione Lombardia e alle altre regioni eventualmente interessate, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, ove competenti, al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare, al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero per i Beni e le attività culturali. Il medesimo progetto è altresì trasmesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini di cui all'articolo 5. Le amministrazioni interessate, nel termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare da parte del soggetto aggiudicatore, trasmettono le proprie valutazioni alla Regione. Le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3.
3. La Regione, ai fini delle valutazioni di impatto ambientale di cui al comma 4, tiene conto delle osservazioni ad essa rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati che possono presentare istanze, pareri o osservazioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla presa conoscenza del progetto.
4. La Regione, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore, provvede ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero per i Beni e le attività culturali. Nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione il Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare e il Ministero per i Beni e le attività culturali possono comunicare alla Regione prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale dell'opera.
5. La Regione, ai fini della valutazione di impatto ambientale, si avvale della commissione speciale VIA composta da un numero di dieci membri, nominati dalla Giunta Regionale tra professori universitari, tecnici e esperti in materie progettuali, ambientali e giuridiche e tra dirigenti della pubblica amministrazione, integrata da un membro di nomina statale.
6. I compiti della commissione speciale VIA sono quelli indicati all'articolo 185 del d.lgs. 163/2006.
7. La Regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE entro sessanta giorni dallo scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 2, inoltrandola altresì al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
8. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si esprime nei successivi venti giorni, decorsi i quali su di essa si pronuncia il CIPE nei successivi trenta giorni ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del d.lgs. 163/2006.
9. Decorsi i termini di cui al comma 8, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo che l'inerzia può arrecare un grave pregiudizio alla realizzazione dell'infrastruttura affinché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla segnalazione al Governo, la Regione può esercitare tutte le funzioni necessarie all'approvazione del progetto con gli effetti di cui all'articolo 165 del d.lgs. 163/2006.
9 bis. La procedura di cui al comma 9 è attivata solo se espressamente previsto nell’ambito dell’intesa sottoscritta con il Governo ai sensi dell’articolo 2 ovvero di apposita intesa che regoli le modalità, i contenuti e i tempi dell’intervento regionale diretto a superare l’inerzia.(3)
10. Per quanto non espressamente modificato con il presente articolo si applicano gli articoli 165, 183 e 184 del d.lgs. 163/2006.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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