Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 12
(Norme di coordinamento)
2. Per le infrastrutture di cui all'articolo 1 trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai titoli III e IV della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale).
3. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
'2bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., di Infrastrutture Lombarde s.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.
2ter. Le disposizioni di cui al comma 2bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la Giunta regionale.';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente:
'5bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.';
c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10bis, è aggiunta la seguente:
'dbis) poteri di autorità espropriante.';
d) al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole 'interesse regionale' sono aggiunte le seguenti: 'e provinciale';
e) al comma 3 dell'articolo 19 le parole 'La Giunta regionale' sono sostituite con le parole 'L'amministrazione procedente' ;
f) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 19, è aggiunto il seguente:
'Con il provvedimento finale è altresì apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è disposta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.';
g) dopo il comma 7 dell'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
'7bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali viabilistici di interesse provinciale.
7ter. L'amministrazione procedente di cui al comma 3 è la Giunta provinciale nel caso di progetti infrastrutturali di carattere viabilistico su strade di interesse provinciale e regionale così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 e la Giunta regionale in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli di autostrade regionali.'.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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