Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attività della commissione speciale VIA, di cui all'articolo 3, comma 5, si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia