Legge Regionale
27 giugno 2008
, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19
Art. 14
(Rapporti tra enti)
1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.
4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all'articolo 12 e formulano proposte riguardo all'individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo. La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2012).(20)
NOTE:
20. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 e dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia