Legge Regionale
27 giugno 2008
, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19
Art. 18
1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un’unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.(27)
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni; le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione con le stesse procedure e maggioranza di cui al primo periodo. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. E’ in ogni caso concessa al comune partecipante la facoltà di recesso unilaterale dall’unione con atto approvato dal consiglio comunale e senza alcun effetto sanzionatorio. Fermi restando la disciplina statale relativa alle unioni di comuni e alla gestione associata obbligatoria tra comuni nonché quanto previsto all’articolo 17 della presente legge, il comune che recede dall’unione può stipulare convenzioni con la stessa unione o con i comuni a essa aderenti per l’esercizio associato di funzioni o servizi.(28)
4 bis. Alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), il cui articolo 13 ha modificato il comma 4 del presente articolo, gli statuti delle unioni di comuni lombarde si intendono automaticamente adeguati riguardo alla facoltà di recesso unilaterale senza alcun effetto sanzionatorio di cui al terzo periodo dello stesso comma 4.(29)
5. Sono organi dell’unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione. Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.(30)
6. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.
7. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. Il consiglio elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.
8. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
9. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi a essa trasferiti.
10. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.
11. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni e finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.
NOTE:
25. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35.
30. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 e successivamente dall'art. 10, comma 3, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia