Legge Regionale
27 giugno 2008
, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19
Art. 20
(Concessione dei contributi regionali)
1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all’articolo 19, comma 1, lett. a), sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì: (36)
I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio.
2. L'unione beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.(37)
3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di: (38)
a) esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
d) presenza nell’unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell’articolo 2, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);
e) presenza nell’unione di comuni non soggetti all’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
4. Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di comuni sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).(40)
4 bis. In caso di fusione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, della maggioranza o di tutti i comuni aderenti a un’unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum, rapportato all’ultimo contributo ordinario erogato alla stessa unione ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo, in misura comunque non superiore all’importo già calcolato in riferimento ai singoli comuni aderenti all’unione ed estinti a seguito dell’istituzione del nuovo comune, tenuto conto del complesso delle domande di contributo ordinario presentate e ammesse a finanziamento e delle disponibilità di bilancio per l’annualità di riferimento. Il nuovo comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le domande di contributo ordinario spettante alle unioni di comuni lombarde ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006; il comune incorporante invia la richiesta di contributo entro il termine di cui al secondo periodo.(41)
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2016).(42)
4 quater. Il requisito per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19“Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) si applica, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale 27 gennaio 2016, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2“Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19‘Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali’”), limitatamente all’esercizio di una sola delle due funzioni indicate alla stessa lettera b).(43)
NOTE:
36. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente dall'art. 3, comma 2, lett. g) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
38. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Vedi anche per la decorrenza dell'applicazione l'art. 1, comma 2 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 9, comma 2 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia