Legge Regionale
27 giugno 2008
, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19
Art. 20 ter
1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, di cui all’intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l’erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all’articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all’articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1è aggiornata, per ogni annualità, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all’articolo 4 dell’intesa di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020.
NOTE:
45. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia