Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 4
(Art. 3, L.R. 16/1996)
(Competenze della dirigenza)
1. Compete alla dirigenza supportare la Giunta regionale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi e assicurare la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e dei progetti di cui all'articolo 3.
2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa;
c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;
d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione, utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi, anche alternativi, per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati;
e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti;
e bis) l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).(1)
3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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