Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 10
(Art. 9, L.R. 16/1996)
(Criteri generali di organizzazione)
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in strutture:
a) che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
b) connesse alla realizzazione di interventi che possono richiedere l'integrazione tra diverse unità organizzative.
I provvedimenti istitutivi delle suddette strutture stabiliscono la loro durata, gli oneri finanziari aggiuntivi e le altre modalità di cui all'articolo 12.
2. La Giunta regionale nell'adozione degli atti spettanti ai sensi del presente titolo individua forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine i competenti organi adottano soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
a) il raccordo intersettoriale nello svolgimento delle funzioni;
b) il coordinamento di tutte le funzioni direzionali trasversali per l'adeguato supporto all'azione dell'intera struttura regionale;
c) il raccordo tra gli organi di governo regionale e le strutture amministrativo-gestionali.
3. I dirigenti delle strutture organizzative esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato.
4. Le strutture organizzative delle aziende, degli enti e delle società a partecipazione regionale si raccordano con le corrispondenti strutture della Giunta regionale al fine di assicurare il coordinamento e l'unitarietà di azione necessari.
5. Per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e di programma o in relazione a particolari aree di intervento, la Regione può istituire apposite agenzie. La legge regionale istitutiva ne determina le finalità, gli obiettivi, gli ambiti di intervento, gli organi e i criteri organizzativi. Per ogni agenzia istituita le priorità strategiche di intervento, nonché le modalità di raccordo con i componenti della Giunta e i direttori competenti per materia, sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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