Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 11
(Art. 10, L.R. 16/1996)
(La struttura organizzativa della Giunta regionale)
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzioni
1) Le direzioni generali sono unità organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della Giunta regionale;
2) Le direzioni centrali sono unità organizzative complesse istituite per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c);
b) Servizi
sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;
c) Uffici
sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni sia dei servizi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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