Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 11
(Art. 10, L.R. 16/1996)
(La struttura organizzativa della Giunta regionale)
(La struttura organizzativa della Giunta regionale)
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzioni
1) Le direzioni generali sono unità organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della Giunta regionale;
2) Le direzioni centrali sono unità organizzative complesse istituite per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c);
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia