Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 43
(Art. 8, L.R. 21/1996)
(Criteri generali di organizzazione)
(Criteri generali di organizzazione)
1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si ispira ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell'organo consiliare.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'adozione degli atti spettanti ai sensi del presente titolo individua forme organizzative adeguate a dare piena attuazione ai principi costituzionali introdotti con la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). A tal fine l'Ufficio di Presidenza adotta soluzioni organizzative in grado di garantire in particolare:
3. La struttura organizzativa del Consiglio regionale si articola in:
b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, di cui all'articolo 48 e nei casi indicati dall'articolo 47.
4. I dirigenti responsabili delle strutture organizzative esercitano, nei limiti stabiliti dal presente titolo, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.(29)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia