Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 50
(Art. 12, L.R. 21/1996)
(Competenze e poteri dei direttori generali)
1. I direttori generali, nell'ambito dell'autonomia dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza:
a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione dei progetti e degli atti di competenza dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale;
b) propongono all'Ufficio di Presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
d) nominano i responsabili delle unità operative organiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza;
e) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'articolo 62;
f) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definiti, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'assemblea regionale e dei suoi organi interni, nonché dell'eventuale utenza esterna;
g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
h) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;
j) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi;
k) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.
3. Con lo stesso provvedimento di avocazione l'Ufficio di Presidenza individua il direttore generale competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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