Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 62
(Sistema di misurazione e valutazione della performance)(51)
1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo di cui all’articolo 54, adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità ai principi del d.lgs. 150/2009;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
3. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
a) dall’Organismo di cui all'articolo 54, cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale dei direttori generali;
b) dall’Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della performance individuale dei direttori generali;
c) dai direttori generali, cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti, su proposta del dirigente sovraordinato per i dirigenti d’ufficio;
d) dai dirigenti, cui compete la valutazione della performance individuale del personale assegnato.
4. La performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale è soggetta a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato al sistema premiante.
5. I criteri e i parametri di valutazione della performance individuale tengono conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, per i dirigenti, in particolare:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione;
d) delle competenze professionali e manageriali;
e) della capacità di valutazione dei propri collaboratori.
6. Nella valutazione della performance individuale si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.
7. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali comporta l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, delle misure previste dall’articolo 21 del d.lgs. 165/2001.
NOTE:
51. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. k) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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