Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 67
(Art. 27, L.R. 21/1996)
(Segreterie e staff gruppi consiliari)
(Segreterie e staff gruppi consiliari)
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui allo Statuto della Regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria.(57)(58)
2. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.(58)
3. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall'Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.(58)
5. Lo stanziamento per il personale è determinato dall’articolo 18, comma 3 e seguenti, della legge regionale concernente ‘Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213’.(60)
5 bis. L’Ufficio di presidenza definisce i criteri per l’utilizzo e la ripartizione tra i gruppi consiliari delle risorse finanziarie complessive. Qualora l’Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento spettante a ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale. In caso di variazione della consistenza numerica di un gruppo consiliare oppure in caso di costituzione di nuovi gruppi, lo stanziamento originariamente spettante a norma del presente comma al gruppo che ha ceduto consiglieri e non ancora utilizzato alla data di protocollazione della comunicazione della variazione, viene rideterminato proporzionalmente, con invarianza di spesa, dall'Ufficio di presidenza sulla base del criterio della consistenza numerica.(61)
7. Allo stanziamento di cui al comma 5 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali e all’imposta regionale sulle attività produttive che sono a carico del bilancio regionale.(58)(63)
8. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 10. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente del medesimo ente.(58)
9. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell’informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell’ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall’Ufficio di Presidenza.(64)
9 bis. L’Ufficio di presidenza può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001, regole e modelli contrattuali di natura privatistica per il personale dei gruppi reclutato sulla base di un rapporto fiduciario e discrezionale. Tali modelli devono rispettare criteri che garantiscano l’idoneità professionale, tenuto conto delle precedenti esperienze lavorative o formative e di un adeguato titolo di studio.(65)
10. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire attestandone l’idoneità allo svolgimento dell’incarico e la congruità del compenso in relazione alle prestazioni da svolgere. In caso di sostituzione del presidente di un gruppo nel corso della legislatura, il presidente subentrante verifica l’idoneità allo svolgimento degli incarichi e la congruità dei compensi del personale in servizio presso il gruppo. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff.(58)(66)
12. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 9 e 10 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve inoltre essere previsto nel contratto che il personale interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere stato destituito da impieghi pubblici.(58)(68)
13. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale (58)(69)
14. I contratti di cui al comma 9 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell'ambito di selezioni pubbliche regionali.(58)
16. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.(70)
16 bis. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale.(71)
NOTE:
60. Il comma è stato sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. b) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 1) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
61. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. c) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. j) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
64. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 2) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20 e dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 3) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
66. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 4) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
69. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. h) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
71. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 5) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia