Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 77
(Art. 9, L.R. 10/1995)
(Criteri di organizzazione del lavoro)
1. In armonia con le previsioni del contratto collettivo nazionale e decentrato integrativo, l'organizzazione del lavoro deve:
a) garantire la flessibilità nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione, nonché tra la stessa Regione e le strutture del sistema sanitario regionale, degli enti strumentali e degli enti da essa dipendenti;
b) assicurare l'armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche degli Stati della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato;
c) promuovere la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa.
2. I criteri generali per l'articolazione settimanale dell'orario di servizio sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale. L'articolazione settimanale dell'orario di lavoro può variare tra i diversi servizi sulla scorta delle esigenze dell'utenza.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri di cui al comma 2 in modo che sia assicurata l'assistenza funzionale all'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi interni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi