Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 78
(Art. 10, L.R. 10/1995)
(Gestione e sviluppo delle risorse umane)
1. Nella gestione delle risorse umane la regione assicura:
a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
b) la flessibilità nell'impiego del personale in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché del personale impegnato in attività di volontariato ai sensi del Capo II della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e degli uffici;
c) la corrispondenza tra prestazioni effettivamente rese e trattamenti economici erogati.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti sono strumento per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati e costituiscono elemento valutabile ai fini dello sviluppo professionale.
3. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dipendenti.
4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione delle dipendenti e dei dipendenti.
5. Le prestazioni dei dipendenti sono soggette a valutazione da parte dei dirigenti competenti anche ai fini della mobilità e dello sviluppo professionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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