Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 81
(Art. 1, comma 8, L.R. 33/2007)
(Disposizione di autonomia organizzativa)
1. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa interna, di cui all'art. 117, quarto comma della Costituzione, e tenuto conto delle peculiarità dell'ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 165/2001, la Regione e gli enti del sistema regionale di cui alle lettere a) “Enti dipendenti” e c) “Altri enti pubblici” dell'allegato A alla l.r. 30/2006, possono ricorrere alle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla vigente legislazione unicamente per comprovate esigenze connesse alla specificità organizzativa, funzionale e professionale nonché alle caratteristiche di ogni singolo ente, ovvero per far fronte alle necessità legate alla realizzazione di attività progettuali a termine, e comunque nel limite del 15 per cento del personale in organico al 31 dicembre 2007. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 22, commi 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 21, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente testo unico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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