Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 98
(Art. 6, L.R. 26/1987)
(Strumenti per l'attuazione dei programmi operativi)
(Strumenti per l'attuazione dei programmi operativi)
1. La regione attua i programmi operativi annuali direttamente o avvalendosi dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.) sulla base della l.r. 39/1997.
2. La Regione si avvale inoltre di enti, di istituti di formazione specializzati e di università, attraverso specifici incarichi formali e mediante contratti e convenzioni nonché dell'opera di esperti dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni. L'incarico prevede la progettazione di piani esecutivi che dovranno pervenire alla direzione generale competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'affidamento, garantendo:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia