Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 99 bis
(Pubblicità delle selezioni)(82)
1. Il bando di selezione per l’accesso agli impieghi pubblici in Regione Lombardia, ivi compreso l’accesso alla dirigenza, è pubblicizzato esclusivamente nelle seguenti forme:
a) mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle prove;
b) mediante diffusione dello stesso, ovvero di un avviso di selezione, sui siti istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi già banditi e già espletati, per i quali siano state rispettate le modalità di pubblicità di cui al comma 1 e rispetto ai quali non siano stati accertati vizi diversi da quelli relativi alla mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
NOTE:
82. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 3 agosto 2009, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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