Legge Regionale
7 luglio 2008
, n. 20
Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20
Art. 99 bis
1. Il bando di selezione per l’accesso agli impieghi pubblici in Regione Lombardia, ivi compreso l’accesso alla dirigenza, è pubblicizzato esclusivamente nelle seguenti forme:
2. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi già banditi e già espletati, per i quali siano state rispettate le modalità di pubblicità di cui al comma 1 e rispetto ai quali non siano stati accertati vizi diversi da quelli relativi alla mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia