Legge Regionale 30 luglio 2008 , n. 24

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-30;24

Art. 2
(Deroghe)
1. La Regione adotta le deroghe di cui all'articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'articolo 19-bis della legge 157/1992.
3. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'istituto riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto dal comma 6 per i prelievi in deroga.
4. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
5. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte di cacciatori iscritti agli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Lombardia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche venatorie della Lombardia, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla regione e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
6. I prelievi di cui al comma 5 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo di mezzi, attrezzi e ausili di cui all'articolo 13 della legge 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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