Legge Regionale 30 luglio 2008 , n. 24

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-30;24

Art. 3
(Condizioni e controlli)
1. Il numero di capi prelevati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria. Le schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere riconsegnate a cura del cacciatore, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.
2. L'INFS ovvero, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.
3. Il Presidente della Giunta regionale, per il tramite della competente direzione regionale, sentito l'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), all'entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva n. 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato dalla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea.
4. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.
5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la deroga viene autorizzata, il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'INFS e, se istituito, all'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
6. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/1992.
7. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all'articolo 2, co mma 5, entro i termini comporta l'applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51, comma 3, della legge regionale 26/1993.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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