Legge Regionale 30 luglio 2008 , n. 24

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 01 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-30;24

Art. 5
(Abrogazioni ed entrata in vigore)
1. Sono o restano abrogate:
a) la legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga)(8);
b) la legge regionale 30 agosto 1997, n. 34 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503)(9).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2007, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 30 agosto 1997, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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