Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 4 bis
(Presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei CAA)(9)
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d’interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione:
a) individua i procedimenti di competenza regionale, degli enti locali e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all’articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
b) definisce le modalità di presentazione, tramite procedura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell’istanza o della segnalazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;
d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, decorsi i termini previsti ai sensi del comma 1, lettera b), le istanze presentate per il tramite dei CAA a norma del presente articolo si intendono accolte.
3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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