Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 54
(Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali)
1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, è costituito:
a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione a norma dell'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
c) dai terreni montani che pervengono alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché per acquisto comunque diretto alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;
2. Il patrimonio forestale regionale è una risorsa messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future; esso è utilizzato per le seguenti finalità:
c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;
g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche miste, a proprietà pubblica e privata;
h bis) valorizzazione economica del legname, compatibilmente con la pianificazione forestale vigente.(197)
3. All'interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e previo nulla osta della Giunta regionale:
a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio forestale regionale nei casi previsti dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio forestale regionale;
5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale regionale, gestibili a livello locale in modo più efficace ed efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di realtà socio economiche locali e in particolare a consorzi forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.
6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, direttamente o tramite il conferimento degli stessi a un consorzio forestale di cui fanno parte o tramite l'ERSAF.
7. Se dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali di proprietà pubblica possono derivare danni irreparabili agli stessi o fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi o ad affidarne la gestione all'ERSAF.
8. Le attività selvicolturali previste dai piani di assestamento forestale riguardanti superfici forestali di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali possono essere effettuate dall'ERSAF, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane o dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali con le seguenti modalità:
a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;
b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale;
9. La Regione dispone con regolamento(198) in ordine ai lavori in economia da realizzarsi nel settore forestale. Il regolamento individua, nell’ambito degli interventi da realizzarsi in amministrazione diretta, quei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici e possono essere eseguiti con i limiti di importo fissati da apposito regolamento.(199)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia