Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 134
(Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)(5)(415)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura e altre attività ittiogeniche.(416)
2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica, per i quali sussiste comunque la possibilità di espropriazione..(417)
4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136(418).
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.(419)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
415. La rubrica è stata sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. e) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
416. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19e successivamente dall’art. 2, comma 8, lett. m) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7..
417. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. g) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19e successivamente dall’art. 2, comma 8, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall’art. 2, comma 8, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7, dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e dall'art. 13, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
419. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. p) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia