Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 142
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento:(481)
d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;
f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.(482)
2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.(483)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
481. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. yyy) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25e successivamente dall’art. 2, comma 8, lett. fff) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
482. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. zzz) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia