Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 159(543)
(Fattorie didattiche, fattorie sociali e norma transitoria)(544)
1. La Regione promuove le fattorie didattiche quali soggetti che, oltre a svolgere, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, svolgono attività ludico-didattiche finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Tali attività hanno carattere complementare rispetto alla prevalente attività agricola.
2. Per la finalità di cui al comma 1è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie didattiche ed è adottato un marchio di riconoscimento. All'elenco di cui al primo periodo possono essere iscritti gli operatori agrituristici che hanno frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.
3. La Regione promuove altresì le fattorie sociali secondo le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale). Per quanto non attiene specificatamente all'attività di fattoria sociale, trovano applicazione le disposizioni del presente titolo.
3 bis. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, le fattorie didattiche di cui al comma 1 possono, compatibilmente con l’osservanza delle disposizioni statali e regionali volte a contrastare la diffusione del virus, mettere a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado i locali indicati nel certificato di connessione impiegati per la specifica attività in azienda al fine di supportare lo svolgimento dell’attività didattica in presenza degli stessi istituti scolastici. Tale facoltàè esercitata previ accordi con l’Ufficio scolastico regionale e comunque nel rispetto dei limiti strutturali, della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie.(545)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
543. .L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
544. La rubrica è stata sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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