Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 13
(Sostituzioni)
1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo competente provvede alla sua sostituzione entro il termine massimo di sessanta giorni nel rispetto delle procedure di cui alla presente legge.
2. L'incarico del soggetto subentrante termina alla data di scadenza prevista per l'incarico originario.
3. Qualora la Giunta regionale non provveda ai sensi del comma 1, il Presidente procede in via sostitutiva e si applicano i termini e le procedure di cui all'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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