Legge Regionale
23 dicembre 2008
, n. 33
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-23;33
Art. 15
(Destinazione della pubblicità dell'amministrazione regionale)
1. In applicazione dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), le somme che la Regione e gli enti, individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa devono risultare complessivamente impegnate, per almeno il 20 per cento, a favore dei giornali quotidiani e periodici e, per almeno il 5 per cento, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.(6)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 e successivamente dall'art. 3, comma 1 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia