Legge Regionale 3 febbraio 2009 , n. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Disposizioni sulle strutture alpinistiche(1)

(BURL n. 5, 1° suppl. ord. del 06 Febbraio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-02-03;2

NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. vvvv) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11. Vedi anche art. 2, comma 3 della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi