Legge Regionale
30 marzo 2009
, n. 6
Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. A tal fine, il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte delle Commissioni consiliari competenti, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione e i documenti consiliari che concludono il suo esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.
NOTE:
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. n), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia