Legge Regionale
30 marzo 2009
, n. 6
Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6
Art. 10
1. Il Garante predispone annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Garante, determina le risorse finanziarie da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.
4. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla Missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e successivi.
NOTE:
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. n), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia