Legge Regionale
30 aprile 2009
, n. 8
Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda
(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;8
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell'implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia