Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 52
1. La Giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, individua le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o da scali aeroportuali di cui alla DGR n. 35836 del 2 agosto 1988.
2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 124, la Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, diretta ad assicurare:
b) la costituzione di un'unica commissione consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992;
f) eventuali criteri per la determinazione dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;
3. La convenzione di cui al comma 2è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un'apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al comma 1 i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarico nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all'utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L'esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla, progressiva o sia multipla che progressiva con validità sull'intera zona.
5. Nelle zone di intensa conurbazione relative ai territori interprovinciali, con particolare riferimento ai bacini di traffico interessati dal sistema aeroportuale lombardo, gli enti locali competenti a definire la programmazione individuano i criteri per la determinazione del contingente complessivo unificato.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia