Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 102
1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 98, 99 e 101 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'articolo 97.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia