Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 110
(Sci nautico)
(Art. 19, l.r. 20/94)(6)
1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.
2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'articolo 105, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di venticinque nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi